Il comodato d'uso , così lo definisce l'art. 1803 c.c., è un contratto essenzialmente gratuito col quale una parte, il comodante, concede all'altra, il comodatario, una cosa mobile o immobile, classico è l'esempio del comodato d'uso di una casa. Ma com'è possibile la revoca del contratto di comodato d'uso di un immobile? A spiegarlo sono i nostri collaboratori di condominioweb
Durata massima contratto comodato gratuito
Il legislatore non prevede alcuna forma obbligata per il comodato di beni immobili.La forma scritta è quella consigliabile perché tutela entrambe le parti rispetto allo svolgimento del rapporto contrattuale (si veda sull'argomento: D. Minussi, La forma del comodato, Il contratto di comodato gratuito dev'essere registrato?)
Svolte queste doverose premesse, entriamo nel merito della questione. Prima valutazione che bisogna fare è la durata del contratto di comodato. Esso, come si è inteso leggendo il disposto dell'art. 1803 c.c., può essere stipulato:
a) per un tempo determinato;
b) senza determinazione di durata.
L'elemento temporale incide in modo sostanziale sulla facoltà del proprietario del bene di poter revocare il contratto e di conseguenza ottenere indietro l'immobile.
Revoca del comodato a tempo determinato e restituzione del bene
Recita l'art. 1809 c.c., rubricato per l'appunto Restituzione: "Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata".
Di norma, quindi, nei contratti di comodato con previsione di un termine finale larestituzione deve avvenire a tale scadenza e può essere domandata prima solamente se vi sono giustificate ragioni di chiederlo indietro.
Revoca del comodato a tempo indeterminato e restituzione del bene
Nel caso di comodato senza determinazione di durata, invece, a mente del successivo art. 1810 c.c. il comodatario è tenuto a restituire la cosa che ha in uso non appena il comodante la richiede. Se il termine pur non previsto nel contratto sia desumibile dall'uso (es. concessione della casa in comodato fintanto che non termina la costruzione di quella acquistata e simili), si applicano le norme dettate per i contratti di comodato con determinazione (in questo caso implicita) di durata. È bene che la comunicazione di revoca avvenga in forma scritta e documentabile(raccomandata a.r. o a mano) in modo tale da poter dimostrare la richiesta di restituzione nel caso di controversie in merito.
Comodato d'uso gratuito immobile e mancata restituzione
Ipotizzando che sia tutto lineare, ovvero che sia stato concesso un bene in comodato con o senza determinazione di durata è indifferente e che alla scadenza ovvero alla revoca legittima non sia seguita la restituzione del bene.
Al riguardo, in tante occasioni, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che una volta scaduto ovvero revocato il comodato, l'occupazione dell'immobile oltre termine diviene occupazione senza titolo.
Da ciò ne consegue che ai proprietari del bene spetta il risarcimento del dannoconsistente nella perdita di disponibilità del bene e quindi nella impossibilità di conseguire l'utilità generalmente ricavabile dagli immobili in considerazione della natura normalmente fruttifera di essi.
Dato questo contesto, come quantificare il danno? Questione di non poco conto, visto che il comodato è essenzialmente gratuito.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che: il danno subito dal proprietario si può dunque ritenere in re ipsa, discendendo automaticamente dall'indisponibilità del bene, cioè non c'è bisogno di dimostrazione dell'esistenza del danno, bastando dimostrare la mancata riconsegna;
In conseguenza di ciò, è stato detto che il risarcimento può essere parametrato al così detto danno figurativo pari al valore locativo dell'immobile e quindi alla perdita corrispondente a tutto il periodo di ritardo nella riconsegna (cfr. Cass., sez. III, 8.5.2006, n. 10498; Cass., sez. III, 18.1.2006, n. 827; Cass., sez. II, 7.6.2001, n. 7692).
Come dire: se il valore locatizio è 10 e l'immobile è stato riconsegnato 12 mesidopo la data dovuta, il proprietario avrà diritto ad un risarcimento pari a 12.
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