L’imposta sostitutiva del 15% può essere applicata nell’anno in corso anche da chi era in contabilità semplificata od ordinaria
Le partite Iva che erano in regime semplificato o ordinario (perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario) ma che non hanno conseguito ricavi e compensi superiori a 65mila euro possono, a partire dal 2019, passare al regime forfetario. A chiarirlo la Circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate in cui vengono specificati i requisiti e gli ambiti di applicazione del regime forfetario (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e profondamente innovato dalla Legge di Bilancio 2019). L’Agenzia chiarisce che grazie alle modifiche normative operate dalla Legge di Bilancio 2019, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime, senza dover fare alcuna comunicazione né esercitare una specifica opzione, poiché sono venute meno le cause di esclusione. Anche il contribuente che, pur possedendo i requisiti per il forfetario, ha optato per la contabilità semplificata può passare al forfetario senza attendere il decorso di un triennio (ordinariamente previsto in caso di opzione per un regime di determinazione dell’imposta). Inoltre, i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario. La circolare spiega che il contribuente che ha sforato la soglia di 30mila euro complessivi al 31 dicembre 2018 senza superare la “nuova” soglia di 65mila euro, può rimanere nel regime forfetario. Per verificare l’eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici Ateco, ai fini dell’accesso al regime forfetario, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate. La circolare precisa che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario. Tali preclusioni, tuttavia, non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa. Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione degli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.In base alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfetariamente, un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta. Per calcolare il reddito imponibile è necessario applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata. Le Entrate specificano che le spese sostenute nell’esercizio dell’attività rilevano in base alla percentuale di redditività mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge. In particolare, la circolare chiarisce anche che l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico può essere dedotta dai familiari elencati dall’art. 433 del codice civile. I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della Pa che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.
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