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Cedolare secca, le novità [05/04/2019]

Il tanto atteso aggiornamento RLI sulla registrazione dei contratti di locazione per la categoria C1 finalmente è arrivato. Gli affitti per i negozi rientrano nella cedolare secca, quindi niente imposta di bollo e Irpef ma la famosa quota fissa del 21%.

Le disposizioni della legge di Bilancio 2019 accertano la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva nella misura del 21% (in alternativa all’ordinaria tassazione IRPEF) anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 di superficie fino a 600 mq ed alle relative pertinenze locate congiuntamente.

Il regime di tassazione della cedolare secca ha carattere facoltativo, pertanto la sua applicazione è subordinata all’esercizio dell’opzione da parte del locatore.

In via generale, l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione con effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.

In più, per i contratti sotto cedolare secca non bisognerà pagare l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. Resta inteso che la cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

Tuttavia la nuova legge di Bilancio esclude dalla cedolare secca le locazioni degli immobili appartenenti alla categoria catastale A/10 locati ad uso ufficio, allo stato attuale, purtroppo, risulterebbero esclusi anche gli immobili strumentali utilizzati per attività industriali o artigianali.

Inoltre, il regime facoltativo per le locazioni commerciali è adottabile per i contratti di locazione stipulati nel 2019.

Si precisa che non è possibile procedere alla risoluzione del contratto in essere per sottoscrivere, contestualmente, un altro contratto, tra le stesse parti e per lo stesso bene, con effetto dal 2019.

La scelta per la cedolare secca implica anche la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT.



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