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Gazebo e pensiline [13/02/2019]

Gazebo e pensiline richiedono il permesso di costruire in presenza di dimensioni importanti. I proprietari di un immobile avevano realizzato un gazebo in ferro di circa 15 mq una pensilina in ferro e vetri di circa m. 12,00 x 1,60 senza permesso di costruire sostenendo si trattasse di modeste modifiche, sostanzialmente finalizzate ad una migliore fruibilità degli spazi esterni.
 
Il Comune, però, ne aveva richiesto la demolizione e il ripristino dei luoghi visto che erano state realizzate in mancanza del titolo abilitativo. I proprietari, però, hanno fatto ricorso al Tar sostenendo che “le opere oggetto di sanzione non rientrerebbero nella tipologia della ristrutturazione edilizia, non comportando alcuna modifica delle sagome e dei prospetti dell'immobile, ma nelle opere di manutenzione straordinaria, come tali non soggette a permesso di costruire bensì a semplice DIA, ovvero sarebbero mere pertinenze accessorie all’immobile principale”.
 

Gazebo e pensiline: per dimensioni non modeste serve il PdC

Il Tar ha rigettato il ricorso dei proprietari sostenendo che il gazebo, per dimensioni e materiali, richiedesse il permesso di costruire. Secondo i Giudici, infatti, “15 mq equivalgono a una stanza di un normale appartamento e non consentono di immaginare un sistema di ancoraggio che non sia quello di una infissione permanente al suolo: il che costituisce nuova costruzione, come tale soggetta a titolo concessorio”.Stesso discorso per la pensilina caratterizzata, secondo il Tar, da rilevanti dimensioni, non precarietà alterazione della sagoma dell’edificio. Per i Giudici, in questo caso, la pensilina è assimilabile ad una tettoia e la sua realizzazione avrebbe richiesto il permesso di costruire indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale.In linea con tale indirizzo si presentano altre sentenze con le quali si rileva che: “la realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinariaai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto. La sua costruzione, pertanto, necessita del previo rilascio di permesso di costruire”.
 Il Tar conclude: “Nel caso di specie, la copertura in ferro e vetri della tettoia e le sue dimensioni (non propriamente modeste) conducono ad escludere che il contestato intervento possa rientrare in ogni caso nel regime della Dia con la conseguenza che il resistente Comune ha correttamente ritenuto trattarsi di un intervento di trasformazione edilizia del territorio capace di trasformare in modo durevole il territorio, realizzato senza alcun titolo abilitativo edilizio”

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