In materia di IVA, per quanto riguarda la fattispecie costituita dall'ampliamento di un edificio residenziale, devono essere seguite le regole vigenti per le nuove costruzioni. Pertanto qualora vi siano le condizioni per usufruire dell'agevolazione "prima casa" l'aliquota applicabile è il 4%, diversamente l'intervento sarà fatturato con aliquota al 10% se si tratta di ampliamento di immobile per il quale non ricorrano le caratteristiche “di lusso”, caso nel quale andrà applicata l'aliquota ordinaria del 22%.
ALIQUOTA AL 4%. Per l'applicazione dell'aliquota del 4% occorre in primo luogo ricordare che l'ampliamento non può configurare una nuova ed indipendente unità immobiliare perché in tal caso non ci sussisterebbe più, in capo alla proprietà, il requisito di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione (che sarebbe l'unità già esistente).
PER CASE DI LUSSO. In secondo luogo occorre anche prestare attenzione al fatto che l'ampliamento non origini poi un'unità immobiliare che possieda le caratteristiche di casa di abitazione di lusso (così come descritta dal D.M. 2 agosto 1969) perché in tal caso l'aliquota applicabile è l'aliquota ordinaria del 22%. Il privato committente deve possedere i requisiti soggettivi previsti sia nel momento in cui si considerano effettuate, ai sensi dell’articolo 6, DPR 633/72, le singole prestazioni rese dalle imprese (ossia, all’atto dell’emissione delle fatture, o del pagamento, degli acconti), sia all’atto della consegna del bene realizzato. Egli dovrà, pertanto, informare della propria condizione l’appaltatore al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione. Qualora i requisiti non sussistano all’atto delle singole prestazioni, ma vengano ad esistenza all’atto della consegna del bene, l’appaltatore potrà emettere la nota di accredito per la restituzione della differenza d’imposta (circolare n. 1 del 2 marzo 1994). In rifermento all'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% alle fatture derivanti da contratti d'appalto finalizzati all'esecuzione di lavori di ampliamento della “prima casa”, si può proficuamente consultare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 1° marzo 2001.
AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA". Si ricorda che dal 1° gennaio 2014, per quanto attiene all'agevolazione “prima casa”, per quanto riguarda l'IVA si deve continuare a fare riferimento al D.M. 2 agosto 1969 per gli immobili residenziali cosiddetti “di lusso”, mentre ai fini dell'imposta di registro conta la classificazione catastale e non più il citato Decreto Ministeriale. |