L'installazione di tapparelle e zanzariere permette di usufruire dell’Iva al 10% relativa ai beni significativi oppure è soggetta ad Iva ordinaria al 22%? A chiarire il punto l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi.
Installazione di tapparelle: come calcolare l’Iva
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le tapparelle, e di conseguenza gli analoghi sistemi oscuranti come come scuri o veneziane, sono beni significativi e possono essere considerate parti funzionalmente autonome rispetto agli infissi interni ed esterni dell’abitazione. Infatti, a differenza degli infissi, idonei a consentire l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell’abitazione, le tapparelle (il valore/costo delle tapparelle) non sono attratte nel valore degli infissi (beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%. In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10% si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del valore delle tapparelle. Nel caso in cui le tapparelle siano strutturalmente integrate negli infissi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle.
Iva al 10% anche per l’installazione di zanzariere
L’Agenzia ha fatto le stesse considerazioni per l’installazione di zanzariere; in particolare, le zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti. In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%.
Ristrutturazione: l’Iva al 10% e i beni significativi
Ricordiamo che la Finanziaria 2000 ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa. L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione. La categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Il DM 29 dicembre 1999 specifica che i ‘beni significati’ sono quei beni il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio. Il DM elenca come beni significati: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza. Sull’argomento l’Agenzia ha chiarito che la lista dei beni significativi contenuta nel DM 29 dicembre 1999 non è esaustiva e ne fanno parte anche i beni con le stesse funzionalità di quelli elencati. |