La legge n. 10/1977 (Norme in materia di edificabilità dei suoli) ha affermato il principio generale dell’onerosità del permesso di costruireprevedendo, all’art. 1, che “ogni attività comportante trasformazione urbanisticaed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi” e, all’art. 3, che “la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”. Le disposizioni in esame hanno affermato il criterio della necessaria attribuzione al privato dei costi di urbanizzazione connessi all’esercizio dello jus aedificandi e allo sviluppo organico del territorio.
In sostanza, la giustificazione del contributo di costruzione viene individuata nell’onere gravante sul Comune (e in senso lato sulla collettività), derivante dall’aumento del carico urbanistico, per la costruzione o l’adeguamento delle opere di urbanizzazione necessarie in riferimento alla nuova attività edilizia, anche considerando che l’urbanizzazione delle aree costituisce un presupposto generale dell’attività edilizia. In tale ottica l’art. 16 (“Contributo per il rilascio del permesso di costruire”) del T.U. Edilizia prevede attualmente che, salvo alcune specifiche eccezioni, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Il rilascio del permesso di costruire si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare di corrispondere il relativo contributo per gli oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante. Il contributo per oneri di urbanizzazione è, quindi, dovuto per il solo rilascio del titolo abilitativo edilizio, senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione (…).
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